Glossario

Acquisizione di cittadinanza: il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è uno status al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana si acquista perlopiù iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani, con una possibilità residuale di acquisto iure soli. Anche gli stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana attraverso diverse tipologie di procedura.


Acquisizione per residenza (art.9 Legge 91 del 1992): l’immigrato adulto può poi acquistare la cittadinanza “se risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio”. Il termine è di soli cinque anni per i rifugiati e gli apolidi e di soli quattro anni per i cittadini comunitari. La residenza dev’essere continuativa e “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. La cittadinanza per residenza può essere concessa anche allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a); allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b); allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c).


Acquisizione per matrimonio
(art.5 Legge 91 del 1992): ai sensi dell’articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti: il richiedente, straniero o apolide, dev’essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno due anni dalla celebrazione del matrimonio. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.


Acquisizione per trasmissione dai genitori: i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92). Al momento della naturalizzazione del genitore, il minore deve convivere con esso in modo stabile e comprovabile con idonea documentazione (art.12 Regolamento di esecuzione DPR 572/93). Secondo la Legge del 1992 il soggetto minore che abbia ottenuto in tal modo la cittadinanza potrà comunque, una volta raggiunta la maggiore età, scegliere di rinunciare alla nazionalità italiana se in possesso di un’altra cittadinanza (art.14).


Acquisizione della cittadinanza per i nati in Italia (elezione di cittadinanza): lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà dev’essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza. Un requisito fondamentale per tale acquisto risulta essere il permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori, dalla nascita e la registrazione all’Anagrafe del comune di residenza. Il Decreto “FARE” (Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) ha previsto la semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età – nei casi previsti dalla Legge – in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa. La norma, ad esempio, prevede per i nati in Italia da genitori stranieri che: “gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della Legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.


Cittadinanza: vincolo di appartenenza a uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri.


Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: sono tutti gli stranieri non comunitari in possesso di valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno con scadenza o carta di lungo periodo) e gli iscritti sul permesso di un familiare.


Cittadini stranieri residenti: persone con cittadinanza straniera o apolide iscritte in Anagrafe.
Divorzio: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso, rispettivamente, di matrimonio celebrato con rito civile o di matrimonio celebrato con rito religioso concordatario. Il divorzio è stato introdotto in Italia dalla Legge n. 898 del 1° dicembre 1970.


Età media al primo matrimonio: media delle età al primo matrimonio ponderata con i quozienti specifici di nuzialità per età (tra 16 e 49 anni) della/o sposa/o.


Età media all’unione civile: media delle età all’unione civile ponderata con i quozienti specifici di unione civile per età degli uniti.


Ingressi di cittadini non comunitari: vengono registrati tutti gli ingressi (nuovi rilasci) avvenuti durante l’anno, indipendentemente dal fatto che alla fine dell’anno il permesso sia ancora valido o scaduto.

Iscrizione e cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza: L’iscrizione riguarda le persone che si sono trasferite nel comune da altri comuni o dall’estero; la cancellazione riguarda le persone trasferitesi in altro comune o all’estero. I trasferimenti da un comune a un altro decorrono dal giorno della richiesta di iscrizione nel comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno dal comune di cancellazione, risulta definita. I trasferimenti da e per l’estero sono rilevati nel momento in cui, rispettivamente, viene richiesta l’iscrizione o la cancellazione.

Iscrizione in Anagrafe per nascita: evento che riguarda i nati vivi da genitori iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente di un comune italiano, anche se la nascita è avvenuta in altro comune o all’estero, purché siano pervenuti i relativi atti per la trascrizione. La Rilevazione delle nascite dell’Istat raccoglie le principali caratteristiche individuali dei nati vivi. Le informazioni riguardanti i nati vivi sono quelle in possesso dell’Anagrafe del comune.

Ius sanguinis: riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. A partire dalle domande presentate dopo il 27 marzo 2025 il diritto di cittadinanza per discendenza si trasmette solo per due generazioni, con una possibile estensione alla terza solo per figli minori. Questo significa che sarà considerato cittadino italiano alla nascita solo chi ha almeno un genitore o al massimo un nonno italiano.


Matrimonio: atto formale, definito nell’articolo 29 della Costituzione, con cui due persone maggiorenni (con almeno 18 anni), di sesso opposto, rendono pubblica la loro volontà di concretizzare una relazione affettiva di coppia. Lo Stato disciplina i casi in cui eccezionalmente possano contrarre matrimonio anche due persone minori di 18 anni.


Matrimonio misto: celebrazione in cui uno dei due sposi è di cittadinanza straniera e l’altro di cittadinanza italiana.


Motivo del permesso: i motivi dei permessi vengono aggregati nelle seguenti modalità:

  1. Lavoro: il cittadino straniero che viene in Italia per motivi di lavoro deve possedere al momento dell’ingresso un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico competente. Vengono considerati nella modalità lavoro tutte quelle motivazioni che fanno perno comunque intorno all’occupazione anche, ad esempio, le persone in attesa o in cerca di occupazione.
  2. Famiglia: può essere rilasciato al familiare di uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno. Vengono considerati in questa modalità anche i permessi concessi per adozione/affidamento
  3. Studio: un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part-time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
  4. Asilo: sono i permessi che vengono rilasciati ai rifugiati, ovvero a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento a godere dell’asilo politico da parte del nostro Paese. Richiesta Asilo: si tratta dei permessi rilasciati a coloro che fanno domanda di asilo politico e sono in attesa che la loro richiesta venga valutata.
  5. Motivi Umanitari: in questa motivazione sono raccolte tutte le forme di protezione diverse dall’asilo politico che l’Italia riconosce ai cittadini di Paesi terzi. Il Decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto Salvini”), entrato in vigore il 5 ottobre 2018, ha abrogato questa motivazione.
  6. Altri motivi: esplicitamente considerati, in quanto statisticamente rilevanti, sono: religione, residenza elettiva, salute e “altro”; in quest’ultima modalità figurano, invece, le altre motivazioni per le quali il permesso è stato rilasciato come: motivi di giustizia, integrazione minori, apolide riconosciuto, attività sportiva, etc.

Nati in coppie miste: nati di cittadinanza italiana aventi un genitore italiano e l’altro straniero.


Nati stranieri: nati aventi entrambi i genitori di cittadinanza straniera.


Nati da almeno un genitore straniero: ammontare complessivo dei nati stranieri più i nati da coppie miste.

Popolazione residente: popolazione costituita dalle persone aventi dimora abituale in un comune italiano. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti, in altro comune
o all’estero, per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.


Primo matrimonio: celebrazione in cui lo stato civile dello sposo/a al momento delle nozze è celibe/nubile.


Stato civile: condizione di ogni cittadino nei confronti dello Stato per quanto attiene al matrimonio o all'unione civile. Si definisce celibe o nubile il cittadino rispettivamente di sesso maschile o femminile che non abbia mai contratto matrimonio o unione civile; coniugato/a il cittadino sposato che non abbia ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; divorziato/a il cittadino coniugato che abbia ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; vedovo/a il cittadino il cui matrimonio è cessato per decesso del coniuge; unito/a civilmente il cittadino unito che non abbia ottenuto lo scioglimento dell’unione civile; già unito/a civilmente (per scioglimento dell’unione) il cittadino unito che abbia ottenuto lo scioglimento dell’unione civile; già unito/a civilmente (per decesso del partner) il cittadino la cui unione è cessata per decesso del partner.


Unione civile: con l’emanazione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, sono state introdotte in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.